Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono richiedere informazioni sulle dichiarazioni sostitutive da controllare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) soic815004@pec.istruzione.it
Questo Istituto effettuerà le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà prodotte dagli interessati in procedimenti di sua competenza e provvederà all’acquisizione d’ufficio di dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi con le modalità previste dalla norma.
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